L’apertura di un cantiere edile comporta una serie di adempimenti obbligatori ai quali occorre sottostare per poter effettuare i lavori, che siano edili, stradali, di impiantistica, così come pure la chiusura di detti cantieri. Tali misure si riassumono in una serie di richieste di autorizzazioni, documenti da compilare e conservare in cantiere, comunicazioni a vari enti ed uffici.

Un cantiere edile è definibile come un’area di lavoro temporanea, in cui si realizza la costruzione di un’opera di ingegneria civile o di un fabbricato e può essere fisso o mobile. In caso di APERTURA DI UN CANTIERE, il DPR 633/1972 prevede l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate della denuncia di apertura del cantiere, così come di eventuali variazioni relative ai luoghi in cui viene esercitata l’attività, anche per di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni.

Nel caso di apertura di cantieri “di rilevante durata e consistenza” (durata superiore ai tre mesi), il contribuente deve presentare un’apposita “dichiarazione di variazione”, con cui comunica all’Ufficio IVA competente il luogo in cui viene ad essere svolta l’attività connessa all’appalto (Circolare 98/2000 del Ministero delle Finanze). Tale adempimento è finalizzato all’esercizio del controllo sull’attività dell’impresa da parte dell’Ufficio IVA.

Oltre alla denuncia di apertura del cantiere edile, sono richiesti altri adempimenti di natura fiscale, come quelli relativi all’acquisto di carburante per i mezzi d’opera utilizzati in cantiere (fattura per i mezzi e le attrezzature che non possono circolare su strada), l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le imposte sulla pubblicità, la tassazione sull’energia elettrica.

Tutte le occupazioni del suolo pubblico, ad eccezione di quelle fatte da soggetti che svolgono lavori per conto dello Stato e per l’esecuzione di lavori comunali, sono soggette alla tassa di occupazione. In caso di occupazioni permanenti (con durata superiore a 12 mesi) i soggetti obbligati devono presentare al Comune o alla Provincia, specifica denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. Il termine è di 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore all’anno, l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni stesse (ex D.Lgs. n.507/1993).

Per insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati occorre, poi, pagare una specifica tassa comunale. Sono esenti le insegne di superfici inferiori.

Riguardo all’utilizzo dell’energia elettrica, in caso di utilizzo di gruppi elettrogeni mobili, privi di misuratore dell’energia autoprodotta e consumata, le imposte vengono calcolate, in modo forfettario, dall’Ufficio della Dogane competente per territorio a seguito della denuncia e sulla base della potenza dell’apparato e delle ore di presunto utilizzo dichiarate. Le imposte possono essere pagate in un’unica soluzione per mezzo del versamento del cosiddetto “canone d’abbonamento”. Sono esclusi dalla tassazione i consumi di energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni di potenza non superiore a 1kW e con gruppi elettrogeni “di soccorso” di potenza fino a 200kW.

Altri adempimenti riguardano le Camere di Commercio. Nel Caso di cantieri nei quali vi siano un ufficio vendite e/o un ufficio amministrativo è richiesta l’apertura di unità locali presso il Registro delle imprese competente per territorio

Ogni cantiere edile, indipendentemente da dimensione e durata, deve essere dichiarato all’INAIL. Sono esentati, ma previa specifica domanda, i cantieri:

·       che impiegano fino a cinque persone

·       con durata di non oltre 15 giorni.

La denuncia all’INAIL deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di apertura.