Il certificato di agibilità degli edifici è un tema di grande importanza e attualità nel campo dell’edilizia.
L’agibilità degli edifici è un requisito fondamentale per la sicurezza degli occupanti e la tutela della salute pubblica. Per questo motivo, è obbligatorio che tutti gli edifici, sia residenziali che commerciali, siano dotati di agibilità. In questo articolo, esploreremo il significato dell’agibilità degli edifici e come ottenerla.
Secondo il Decreto Legislativo 222/2016, noto anche come Decreto SCIA 2, l’agibilità degli edifici è definita come la “sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto”. In altre parole, un edificio è considerato agibile solo se risponde a standard di sicurezza e igiene adeguati e se rispetta le norme di progettazione e costruzione.
La Segnalazione Certificata di Agibilità
Per ottenere l’agibilità di un edificio, è necessario presentare una specifica documentazione, ovvero la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA o S.C.Ag). Questo documento attesta che l’edificio rispetta tutti i requisiti richiesti per ottenere l’agibilità e che tutti gli impianti sono conformi alle norme di sicurezza e igiene.
La SCA può essere richiesta in diversi momenti del processo di costruzione di un edificio. In particolare, è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione, per quelli ristrutturati in modo significativo e per quelli che subiscono modifiche sostanziali degli impianti. Inoltre, la SCA può essere richiesta anche per gli edifici esistenti che non hanno ancora ottenuto l’agibilità.
Per ottenere la SCA, è necessario presentare una serie di documenti che attestino la conformità dell’edificio e degli impianti alle norme di sicurezza e igiene. In particolare, è necessario presentare il certificato di collaudo statico, il certificato di collaudo impianti, il certificato di idoneità degli impianti di riscaldamento e condizionamento, il certificato di conformità degli impianti elettrici e il certificato di conformità delle opere edili.
È importante sottolineare che la presentazione della SCA non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 81/2008. Ciò significa che l’edificio potrebbe ancora essere considerato inagibile se non risponde ai requisiti di sicurezza e igiene richiesti.
È importante notare che l’agibilità degli edifici non è un requisito statico e permanente. Infatti, gli edifici devono essere costantemente mantenuti e verificati per garantire la loro idoneità e sicurezza.
La documentazione necessaria per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) deve essere redatta da un tecnico abilitato, che può essere un ingegnere, un architetto o un geometra. La SCA deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento o quando l’unità immobiliare è utilizzabile. La presentazione della SCA deve avvenire presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune nel cui territorio si trova l’immobile.
In conclusione, l’agibilità degli edifici è una questione necessaria per garantire la sicurezza e la salute delle persone che vi abitano o lavorano. È importante che gli edifici siano costantemente mantenuti e verificati per garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e, quindi, ottenere l’agibilità attraverso la presentazione della SCA.