Con la sentenza 2680/2015 la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che per i danni causati dall’insorgenza di umidità e muffe a causa della cattiva coibentazione al proprietario dell’appartamento devono essere risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il risarcimento del danno è in prima istanza a carico del condominio, nella sua veste di custode delle parti comuni. Questo può, in un secondo momento, rivalersi sull’impresa costruttrice. Il caso che ha inspirato la sentenza è riferito ad un appartamento situato al quinto piano di un edificio condominiale, il cui proprietario aveva citato in giudizio il condominio per la presenza di infiltrazioni d’acqua dai muri perimetrali che avevano provocato umidità e muffe.Dagli accertamenti effettuati è stato riscontrato che i danni non erano stati provocati da una manutenzione carente da parte del proprietario, ma erano dovuti a difetti presenti dal momento della vendita. Gli esperti del tribunale hanno attribuito i danni alla cattiva coibentazione dell’immobile. I giudici hanno quindi approvato la richiesta di risarcimento sia per i danni patrimoniali, dovuti alle riparazioni e al ripristino della normalità, sia per quelli non patrimoniali, legati ai problemi di salute insorti a causa dell’umidità e delle muffe. Il Tribunale ha , però, aggiunto che sebbene il condominio è obbligato al risarcimento in quanto curatore della cosa comune, può successivamente rivalersi sull’impresa colpevole di aver consegnato l’immobile con dei difetti di costruzione.