Il 14 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito e aggiornato la Guida alle detrazioni per le ristrutturazioni precisando alcune regole a cui attenersi proprio in merito alle detrazioni d’imposta collegate alle ristrutturazioni edilizie e bonus mobili.
Come già ben sappiamo, è possibile usufruire di agevolazioni fiscale del 50% sulle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, fino a un tetto massimo di 96mila euro.
Tale agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 con la Legge di Stabilità 2017. Così come è stato prorogato al 31 dicembre di quest’anno il beneficio sull’acquisto dei mobili inerenti l’edificio ristrutturato (bonus mobili) sempre del 50% fino ad un massimo di 10mila euro.
Con la nuova Guida l’Agenzia delle Entrate precisa circa la cessione del credito relativo alla detrazione, del 75 o dell’85%, per i lavori di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) inerente lavori effettuati su parti in comune del condominio.
Dal 1 gennaio di quest’anno il condomino che beneficia delle agevolazioni sui lavori di riduzione del rischio sismico, calcolate o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, avrà la possibilità di cedere il proprio credito che ne è scaturito sia ai fornitori che hanno effettuato i lavori sia ad altri soggetti privati come persone fisiche società o enti escluse le banche.
Solo dopo che il credito d’imposta è divenuto disponibile può essere ceduto di nuovo da chi riceve il credito.
Altro chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che viene esposto nella Guida alle detrazioni riguarda il bonus mobili. Chi ha effettuato acquisti di mobili entro il 2016, il tetto dei 10mila euro si riferisce alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, mentre per chi ha acquistato mobili nel 2017 e sono riferiti a lavori edilizi effettuati nel 2016 o iniziati nel 2016 e continuati nel 2017, la detrazione va calcolata sempre fino ad un massimo di 10mila euro ma al netto delle spese che sono state effettuate nel 2016 di cui si è fruita la detrazione.
Da ultimo ma non per importanza, l’Agenzia delle Entrate nella nuova Guida alle detrazioni ha spiegato che anche il convivente di fatto, pur se non ha la proprietà dell’immobile, ha diritto di usufruire della detrazione sui lavori, così come è previsto per i familiari conviventi. Il Fisco si è adeguato dunque alla Legge 76/2016 che ha regolamentatole unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.
Poiché le legge è entrata il vigore il 5 giugno 2016, l’AE ha tenuto conto del principio della unitarietà del periodo d’imposta, e ha quindi concluso che il convivente di fatto può usufruire delle agevolazioni per le spese sostenute sin dal 1 gennaio 2016.