La Cassazione con la sentenza 10326/2016 ha dichiarato che, se dopo la progettazione un’opera non viene finanziata e quindi non viene più realizzata, il Comune può anche non pagare i progettisti in base alla  clausola di copertura finanziaria. Tale clausola subordina il pagamento del progettista da parte della Pubblica Amministrazione all’ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell’opera.Nel caso esaminato dalla Cassazione, un Comune aveva incaricato due architetti della redazione di un progetto per l’illuminazione pubblica. In conseguenza di alcuni ritardi nella presentazione degli elaborati, i costi dell’opera erano lievitati ed erano stati considerati insostenibili dal Comune, che quindi non aveva più realizzato l’opera.

Sui ritardi aveva influito anche il Genio Civile, secondo il quale il contratto era da ritenersi invalido dal momento che, a suo avviso, l’incarico di progettazione doveva essere assegnato a degli ingegneri e non degli architetti.

Come conseguenza di questa serie di eventi, il Comune non aveva più realizzato l’opera, affidandone, in un secondo momento, l’incarico ad un progettista interno.

Gli architetti, dal canto loro,  avevano presentato ricorso sostenendo il loro diritto a ricevere il compenso per l’attività svolta.

A prescindere dalle negligenze imputabili sia all’Amministrazione sia ai progettisti, la Cassazione ha concluso che se il costo delle opere lievita e il Comune non è più in grado di finanziarle, i progettisti non possono esigere il pagamento. In questi casi, infatti, il Comune ha il diritto di non pagare i progettisti.