Ogni cantiere edile, sia esso temporaneo o mobile, deve obbligatoriamente avere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Tale documento deve essere redatto e si intende obbligatorio per tutti i datori di lavoro che abbiano alle dipendenze lavoratori con qualunque forma contrattuale (ad eccezione dei lavoratori autonomi) e che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro.
Inoltre, il POS deve sempre essere in ogni singolo cantiere edile, in appalto o in subappalto, a disposizione di tutti coloro che sono parte attiva della costruzione stessa (Direttore tecnico, capocantiere, CSE, datore di lavoro (DdL), lavoratori, lavoratori autonomi, ecc.) e degli organi di vigilanza.
Essenzialmente il POS è un insieme di procedure da adottare per la salvaguardia dei lavoratori impiegati nel settore, ovvero la valutazione dei rischi inerenti l’attività esercitata in cantiere, nel rispetto delle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, che l’impresa esecutrice dovrà esaminare in modo dettagliato per la realizzazione di quelle determinate opere, rispetto alle proprie capacità organizzative, alle attrezzature a disposizione e al personale in forza.
Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che: “I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori” e che: “Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione”.