Nel settore dell’edilizia privata, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a chiedere il Durc (documento unico di regolarità contributiva) per procedere all’esecuzione dei lavori edili. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di chi esegue i lavori edili è indispensabile e va richiesto a tutte le imprese esecutrici, lavoratori autonomi e subappaltatori, che sono quindi obbligati a fornirlo pena, a carico del committente e del responsabile dei lavori, sanzioni che vanno dai € 1.106,19 a € 5.309,73 o l’arresto per un periodo che va dai 2 mesi ai 4 mesi.
Prima che abbiano inizio i lavori, il Durc dovrà quindi essere acquisito dall’Amministrazione concedente che, in caso riscontri irregolarità nel documento, revocherà il permesso di costruire.
Nel caso in cui ci si trovi di fronte a lavori definiti come “edilizia libera”, non è fatto obbligo di richiedere il Durc. Difatti, quando il lavori di edilizia sono effettuati in economia, senza affidarsi cioè ad una impresa ma solo a maestranze assunte direttamente dal proprietario dell’immobile o a lavoratori autonomi, non sussiste l’obbligo di richiesta del Durc.
In definitiva, sembrerebbe quindi che la verifica della regolarità contributiva e il conseguente obbligo di richiesta del Durc sono dovuti quando i lavori edili sono soggetti a permesso di costruire, DIA, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comunicazione di inizio lavori (CIL).
Il responsabile dei lavori, riscontrato che il Durc sia regolare, dovrà comunque verificare periodicamente che tale rimanga, e comunicare eventuali anomalie sia all’impresa appaltatrice sia all’impresa committente dei lavori.
Nel caso in cui avvenga una verifica ispettiva in un cantiere in cui sono presenti lavoratori “irregolari”, l’impresa sarà obbligata a sospendere l’attività e potrà riprenderla solo dopo aver assolto gli obblighi di regolarizzazione contributiva dietro pagamento anche di una sanzione pecuniaria.