Installare pannelli fotovoltaici su un pergolato non richiede il permesso di costruire, essendo sufficiente la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori). E’ quanto afferma il Consiglio di Stato con sentenza 2134/2015.
Nel caso trattato, il proprietario di un’abitazione aveva comunicato al Comune l’inizio dei lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici che avrebbero coperto parzialmente un nuovo pergolato in legno, realizzato sul terrazzo e dotato di tenda da sole retrattile.
Il Comune aveva disposto il ripristino dei luoghi e dichiarato la comunicazione inefficace, affermando che gli interventi richiedevano, in realtà, il permesso di costruire. Dopo una serie di ricorsi, il Consiglio di Stato ha dato ragione al proprietario ricordando che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL) gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare fuori dalle zone A (centri storici).
Il Consiglio di Stato ha sottolineato, inoltre, che secondo le linee guida per l’autorizzazione degli impianti, l’installazione può avvenire su edifici esistenti e le loro pertinenze. L’organo giudicante ha quindi aggiunto che tra le pertinenze possono rientrare appunto i pergolati, cioè manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici di modeste dimensioni.
La situazione non cambia se sui pergolati si installano dei pannelli fotovoltaici, purchè vengano lasciati spazi per far filtrare la luce e l’acqua e non ci sia un aumento della volumetria.