La concessione edilizia è un’autorizzazione amministrativa che permetteva la variazione urbanistica di una parte del territorio comunale, trasformazione che avveniva sottoponendosi alla normativa vigente in materia di pianificazione urbanistica.

La concessione edilizia veniva regolata nel nostro ordinamento con la Legge Bucalossi, L. 10/1977, subentrando alla precedente licenza edilizia.

Con il nuovo T.U. dell’edilizia 380/2001, la concessione edilizia è stata definitivamente sostituita dal permesso di costruire. Numerose le modifiche rispetto alla concessione edilizia. Un esempio è la scomparsa del parere obbligatorio della commissione edilizia e l’inserimento del silenzio assenso della pubblica amministrazione che di fatto rappresenta il rilascio del permesso. Anche mutando la denominazione ciò che è mutato concretamente è la forma dell’autorizzazione.

Il permesso di costruire è obbligatorio per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia, ossia in tutte quelle situazioni in cui il tipo di intervento fornisca una struttura in tutto o in parte diversa da quello iniziale e in cui si presenti una modifica sulla volumetria complessiva. Inoltre, per tutti le costruzioni che si collocano in zona A (centri urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale), occorre il permesso di costruire nel momento in cui si modifica la destinazione d’uso.

Molteplici sono gli interventi per il quali non è fatto obbligo richiedere il permesso di costruire e che quindi fanno parte delle “edilizia libera”: la copertura di natura mobile e movibile, coperture di tettoie e terrazze, ossia costruzioni la cui caratteristica è di essere rimovibili.

Per questi lavori occorre semplicemente la presentazione della SCIA. Di questi tipi di intervento fanno parte anche quelli di manutenzione ordinaria, diretti alla eliminazione di barriere architettoniche e le serre mobili stagionali.

L’ufficio comunale di competenza è l’organo che rilascia il permesso di costruire dopo regolare presentazione della domanda da parte dell’avente titolo allo Sportello Unico per l’Edilizia. La domanda dovrà includere l’attestazione di legittimazione, gli eventuali elaborati progettuali, una dichiarazione del progettista che dimostri la conformità delle opere alla normativa vigente e altri eventuali elaborati del caso, come progetto di impianti o di smaltimento acque.

L’ufficio di competenza, una volta presentata la domanda, ha 60 giorni di tempo per accogliere o rigettare la richiesta. Decorsi i termini, se l’ufficio non si esprime il premesso di costruire si intende rilasciato poiché vale la regola del silenzio assenso. Tale regola non si può applicare nel caso in cui si tratti di immobili soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici.