Se parliamo di edilizia e mercato immobiliare, l’IVA applicabile, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche che possono essere riepilogate in tre aliquote principali. Il 4%, 10% e 22%

L’Aliquota Iva al 4% in edilizia viene applicata per

  • l’acquisto della prima casa direttamente dal costruttore. Inutile ribadire che è necessario anche che l’immobile non rientri nelle speciali categorie di lusso o pregio A1.
  • la costruzione ex novo della prima casa (il beneficiario dell’iva al 4% non deve avere a titolo esclusivo o in comunione con il coniuge altri diritti di proprietà, usufrutto, uso e residenza in altra abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da costruire). Inoltre, l’immobile che si intende costruire, si deve trovare nel Comune in cui il richiedente ha già la residenza o in quello in cui si trasferirà entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
  • l’ampliamento della prima casa a patto che, dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non costituisca una unità immobiliare a sé stante, e non acquisisca le caratteristiche di immobile di lusso o di pregio.

 

L’Aliquota Iva al 10% nell’edilizia si applica per

  • l’acquisto di una casa direttamente dal costruttore diversa dalla prima casa, purché non si tratti di un immobile che rientri nella categoria di lusso o di pregio.
  • i lavori di ristrutturazione per manutenzione ordinaria, cioè i lavori che riguardano la riparazione o sostituzione delle finiture esterne ed interne di edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la ritinteggiatura di pareti, soffitti ed infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e balconi, la riverniciatura delle serrande dei box auto e dei garage
  • i lavori di ristrutturazione per manutenzione straordinaria come la realizzazione ex novo o la miglioria dei servizi igienici, la costruzione di scale interne, il frazionamento e/o accorpamento di unità immobiliari evitando di variare la volumetria e la destinazione d’uso dell’immobile. Il proprietario dell’immobile, per avvalersi della riduzione dell’IVA, deve trasmettere all’impresa che ha eseguito i lavori, una dichiarazione di responsabilità in merito ai lavori di ristrutturazione realizzati e all’aliquota IVA da utilizzare.
  • l’acquisto di beni e materiali che occorrono per eseguire i lavori di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria. Tali beni e materiali devono essere acquistati esclusivamente dall’impresa esecutrice dei lavori e non dal committente privato. L’impresa che esegue i lavori emetterà fattura con applicazione dell’Iva al 10%. Nel caso in cui si forniscono beni di valore significativo (ascensori, montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, impianti di sicurezza, impianti di condizionamento, servizi igienici), la riduzione IVA al 10% si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Quindi dal totale dell’importo della prestazione bisogna sottrarre il valore dei beni significativi. Su questa differenza viene applicata l’aliquota ordinaria al 22%.
  • i lavori di restauro e risanamento conservativo. In questo l’agevolazione spetta sia quando il committente dei lavori effettua l’acquisto sia quando lo effettua l’appaltatore.

 

L’Aliquota Iva al 22% nell’edilizia si applica per

  • l’acquisto di una casa (diversa dalla prima) direttamente dal costruttore.
  • l’acquisto di una casa che rientri nelle categorie di immobile di lusso e di pregio (A1A8A9).
  • l’acquisto di beni e materiali per la ristrutturazione edilizia da parte del committente.
  • l’acquisto di materie prime e semilavorati per lavori di ristrutturazione, restauri e risanamenti conservativi (come mattoni, maioliche, piastrelle, chiodi, tondini di ferro, calce, gesso, cemento…) sia se li compra il committente sia se li acquista la ditta esecutrice dei lavori.
  • le prestazioni professionali come architetti, geometri, ingegneri, consulenti e altri professionisti dell’edilizia.