Resta assoggettata al regime della Scia la costruzione di muri di cinta, recinzioni e cancellate nel caso in cui queste non costituiscono opera di trasformazione urbanistico-edilizia. Rimane necessario l’ottenimento del permesso di costruire, qualora gli interventi realizzati configurino una trasformazione come sopra determinata.
Questo è quanto deriva dal pronunciamento del Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza 4 gennaio 2016, n. 10. Con tale sentenza è stato confermato l’orientamento prevalente secondo cui più che alla tipologia di intervento edilizio (riconducibile alla categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi confinanti) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che tali opere generano sul territorio. La conseguenza è che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del preventivo e obbligatorio rilascio dei titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza 4 luglio 2014, n. 3408).

Sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal nome dato all’intervento di costruzione utilizzato per qualificare l’opera quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19, della legge 241/1990.