E’ stata annunciata nel decreto sui livelli di progettazione, anche se non espressamente previsto dal Codice Appalti, la non assoggettabilità al ribasso degli Oneri per la Sicurezza, negli appalti di lavoro.
Nel vecchio Codice Appalti, gli oneri per la sicurezza venivano espressamente indicati nel bando escludendoli comunque dal ribasso. Attualmente la normativa invece fa riferimento ai costi aziendali della sicurezza. Sono nati pertanto dubbi e incertezze, tanto da richiedere dei chiarimenti immediati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Mit, infatti, assicura che nel decreto sui livelli di progettazione, attuativo del Codice Appalti, è stata espressamente prevista la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavoro.Tale decreto distribuisce in 3 fasi la progettazione dei lavori pubblici:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.
Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica occorre la soluzione progettuale con il miglior rapporto costi-benefici per la comunità.
Aumenta la documentazione da procurare rispetto al progetto preliminare generico fornito con la normativa precedente. Il progetto definitivo dovrà contenere i dettagli dei lavori da realizzare; i dati necessari al rilascio delle autorizzazioni; il cronoprogramma degli interventi.
Infine sarà il progetto esecutivo che parteciperà alla gara e dovrà sviluppare in modo preciso e dettagliato tutto quello che è contenuto nel progetto definitivo e prevedere un piano di manutenzione dell’opera.
Atteso da tutti gli addetti ai lavori e dai professionisti, il testo del decreto dovrebbe arrivare a breve.