In caso di montaggio e smontaggio di opere provvisionali, lavori di demolizione e montaggio e smontaggio dei ponteggi la nomina del preposto alla sorveglianza dei lavori è obbligatoria.
Il Ministero del Lavoro in risposta a un interpello dell’Ance sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) ha chiarito i casi in cui è obbligatorio la nomina del “preposto” alla sorveglianza dei lavori nei cantieri edili:
- montaggio e smontaggio di opere provvisionali
- lavori di demolizione
- montaggio e smontaggio dei ponteggiIl preposto è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, oltre che di adeguate competenze professionali, che si sostituisce al datore di lavoro quando questi non può personalmente sovrintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da impartite ai propri dipendenti.
Il Ministero ha specificato che generalmente l’individuazione della figura del preposto non è obbligatoria, restando nelle possibilità di scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda. La nomina diventa obbligatoria nei casi espressamente previsti sopra, così come indicato nell’art 136 del T.U. Questo, infatti, stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
Il Ministero inoltre specifica che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili.
Il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare ai corsi previsti per la formazione della sua attività di controllo, ovvero i corsi disciplinati dall’allegato XXI (formazione sui lavori in quota, smontaggio e montaggio ponteggi) e a quelli previsti dall’articolo 37 del DLgs 81/2008. Mentre, chiarisce il Ministero, per le altre attività ritenute pericolose (costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia ecc) non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella prevista già prevista dall’articolo 37.