Secondo il Tar della Campania la risposta è da cercare nelle dimensioni e nella verifica della circostanza se si viene a creare o meno un possibile aumento del carico urbanistico. Questo è quanto espresso attraverso la sentenza 2197/2015.
Nel caso preso in esame, il Comune aveva ordinato la demolizione di un soppalco realizzato in un appartamento a seguito di presentazione di Dia in quanto dai controlli effettuati era emerso che i lavori erano stati eseguiti in difformità dal titolo abilitativo. A fronte di un progetto di ampiezza di 40 metri quadri era stato infatti costruito un soppalco di circa 100 metri quadri. La demolizione era stata disposta, inoltre, perché l’entità dei lavori riscontrata lasciava presupporre la presenza di lavori di ristrutturazione, per i quali era quindi necessario il permesso di costruire.I proprietari dell’immobile, al contrario, sostenevano che si trattava di un’opera interna a uso deposito, senza nessun impatto sulla sagoma e sulla volumetria dell’immobile e senza ripercussioni sul carico urbanistico.
Secondo i giudici chiamati a dirimere la questione, il soppalco non è da considerare una categoria edilizia autonoma e quindi per capire quale sia il titolo abilitativo da utilizzare bisogna fare delle valutazioni caso per caso.
Per il Tar, quindi, la Dia è sufficiente se le dimensioni del soppalco sono limitate e se per la sua realizzazione non è necessaria la ristrutturazione dell’immobile.
Per avere un ulteriore metro di valutazione, i giudici hanno ricordato che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate in base all’altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto. Se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile. In questo caso, per la realizzazione del soppalco sarà necessario il permesso di costruire o la “Superdia”.