Il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato anche per la ristrutturazione di un edificio privato di interesse pubblico: eccezione consentita, nella sentenza del Consiglio di Stato, per la ristrutturazione di un immobile storico messo a disposizione della collettività..
A seguito della recente sentenza n. 2761/2015, il Consiglio di Stato ha fornito un’interpretazione estensiva dell’articolo 14 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) in base al quale il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici oppure privati ma di interesse pubblico. L’autorizzazione deve sempre essere concessa con preventiva deliberazione del consiglio comunale, sempre nel rispetto del Codice dei beni culturali e ambientali (D.lgs 42/2004) e delle altre norme di settore.Secondo i giudici del Consiglio, la nozione di interesse pubblico prescinde dalla natura pubblica o privata del bene. Il suo significato, piuttosto, va valutato in base alla sua effettiva fruibilità collettiva.
Nello specifico della sentenza n. 2761, poiché con l’intervento di ristrutturazione si recuperava uno dei principali edifici storici della città e ne veniva consentita la fruizione pubblica gratuita di un’ampia porzione, essendosi il proprietario impegnato a garantirne l’uso pubblico per ospitare eventi culturali, il Consiglio ha ritenuto legittimo il rilascio del permesso di costruire in deroga. Dall’esame dei progetti emergeva, inoltre, che con il recupero non venivano alterati né la densità edilizia né l’altezza dell’edificio.