Da oggi il permesso di costruire si potrà ottenere in tempi più rapidi e le costruzioni realizzate con Scia saranno maggiormente tutelate da eventuali contestazioni. Entrano in vigore, infatti, alcune norme in materia di semplificazioni per l’edilizia previste con la riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).
Due gli elementi più importanti introdotti dalla riforma: il permesso di costruire e il silenzio assenso; il limite di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio delle autorizzazioni per gli interventi con Scia.Permesso di costruire e silenzio assenso. Gli atti di assenso e i nulla osta delle Amministrazioni dovranno essere emessi entro 30 giorni, decorsi questi termini, si attiverà il silenzio-assenso.  Si potranno ottenere con la formula del silenzio assenso, dopo il mancato pronunciamento per 90 giorni, anche le autorizzazioni in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche da apportare ai progetti presentati.
La nuova procedura determina una notevole semplificazione e velocizzazione  per le attività edili. Le richieste di permesso di costruire, infatti, di frequente si bloccano proprio di fronte alla mancata emissione dei pareri delle varie Amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni. Dopo la presentazione dell’istanza al Comune, infatti, il privato deve attendere che Asl, Vigili del Fuoco e Soprintendenze si pronuncino sulla sua pratica. Col silenzio assenso si eviterà appunto che i procedimenti restino bloccati oltre un certo termine.
La riforma della Pubblica Amministrazione completa la procedura, inoltre, del silenzio assenso per quanto riguarda le Amministrazioni preposte alla tutela di beni o aree vincolate. Già il DL 70/2011 e successivamente il DL 69/2013 avevano reso possibile ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso. Fino ad ora, però, erano esclusi i casi in cui fossero presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali era previsto un parere espresso.

Scia, opere al sicuro dopo 18 mesi. Ad entrare in vigore con la riforma sono anche i limiti ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, cioè alla possibilità che la PA possa annullare d’ufficio un provvedimento emesso in precedenza. La riforma della PA stabilisce che l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione può avvenire al massimo entro diciotto mesi. Viene pertanto modificato l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, che prevedeva in modo più generico un “termine ragionevole”, senza dare indicazioni in termini di tempo.
La misura ha un impatto notevole sugli interventi realizzati con la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che fino ad ora sono stati maggiormente esposti ad eventuali controversie. La Scia, infatti, introdotta dal DL 78/2010 in sostituzione della Dia come semplificazione per il settore edile, prevede la possibilità di avviare il cantiere nello stesso giorno della presentazione dell’istanza. Con la Dia, invece, prima di iniziare i lavori si dovevano attendere trenta giorni per consentire alle Amministrazioni di effettuare tutti i controlli. D’altra parte, però, anche con la Scia la PA ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi (con il DL 70/2011 il termine è stato portato da sessanta a trenta giorni nel settore edile). Decorso questo termine, tuttavia, il cantiere non può essere considerato ancora al sicuro. Nel caso in cui terzi interessati facciano valere delle motivazioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può decidere di annullare l’atto d’ufficio. Per agire in questo senso ci saranno diciotto mesi di tempo. Si potrà quindi operare in un clima di maggiore certezza. Sono ammessi termini più lunghi solo nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in presenza di dichiarazioni mendaci.