È atteso il parere della Conferenza delle Regioni il Decreto che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, in recepimento della Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE) e aggiornando il Dpr 59/2009.Il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni superando l’attuale frammentazione normativa regionale. Il provvedimento dunque aggiornerà la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva sull’uso delle rinnovabili, e della Raccomandazione 14 del CTI sul calcolo dell’energia primaria.I requisiti minimi di prestazione energetica sono fissati in modo tale da consentire livelli ottimali in funzione dei costi, come previsto dall’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE. Tali requisiti si applicheranno agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti e saranno aggiornati ogni 5 anni.Viene definito il concetto di ‘edificio a energia quasi zero’ e stabilito che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici nuovi dovranno essere a energia quasi zero. Per gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni tale scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.I nuovi requisiti minimi entreranno in vigore il 1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, per realizzare gli ‘edifici a energia quasi zero’.Si stima che a parità di servizi (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, ecc.), i nuovi edifici a energia quasi zero consumeranno meno della metà degli attuali, rimanendo sostenibili in termini di costi di investimento e coprendo gran parte dei fabbisogni con le rinnovabili.
Prestazioni energetiche edifici