Nel complesso, l’agevolazione dell’Iva al 10% si applica a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili residenziali, ossia interventi che riguardano il recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici con destinazione abitativa. Rimangono quindi esclusi tutti i lavori su beni immobili a destinazione non abitativa.

Condizione necessaria per usufruire di questo regime fiscale agevolato, è la presenza di un contratto di appalto.

Chiunque paghi per l’esecuzione dei lavori ha diritto all’agevolazione, questo significa che anche chi non è proprietario dell’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori, può beneficiare della riduzione tributaria. Infatti, l’agevolazione stessa è legata esclusivamente alla tipologia dei lavori e non al possesso dell’immobile.

L’agevolazione iva al 10% interessa l’intera prestazione fatta eccezione nel caso in cui vengano forniti “beni significativi”, il cui valore sia maggiore del 50% dell’intero corrispettivo della prestazione (che comprende la manodopera, i beni significativi e gli altri beni).

Ai sensi del D.M. 29/12/1999 fanno parte dei beni significativi, gli ascensori e montacarichi,
gli infissi esterni e le caldaie, i videocitofoni, le apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria, i sanitari e le rubinetterie da bagno, gli impianti di sicurezza.

A titolo riepilogativo dunque, sui beni significativi l’Iva agevolata al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo dei beni stessi.  Bisogna poi separare il valore dei beni significativi in due parti, di cui una è assoggettata a Iva agevolata al 10% e la rimanente è sottoposta a Iva ordinaria al 22%.

Per tutti gli altri beni sarà possibile usufruire dell’applicazione dell’iva al 10%, se questi vengono forniti e posati in opera dallo stesso appaltatore.