Edil 83 materiali edili TeramoL’INPS ha reso noto (Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016) che dal 1 settembre 2016 sarà possibile inoltrare le istanze per godere della riduzione contributiva per ciò che riguarda il settore edile: le aziende edili che dal primo settembre 2016 inoltreranno l’istanza potranno usufruire di una riduzione contributiva pari all’11,50%. Tale sgravio contributivo, rimasto inalterato rispetto all’anno precedente dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica dal cassetto previdenziale del sito dell’INPS. 

Questi i dettagli, i soggetti beneficiari, i requisiti e la procedura operativa per usufruire della riduzione contributiva nel settore edile.

Riduzione contributiva e soggetti beneficiari

La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti nella misura dell’11,50% per le assicurazioni sociali. Tale riduzione si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.  L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, e successive modificazioni e integrazioni.

Le aliquote contributive sulle quali applicare la riduzione dell’11,50% sono da considerare quelle in vigore per i diversi settori di attività dal 1° gennaio 2013. L’imponibile previdenziale invece, deve essere determinato al netto delle misure compensative spettanti e dell’eventuale riduzione di 0,8 punti percentuali, quale esonero dal versamento dei contributi sociali per gli A.N.F.

I datori di lavoro aventi la possibilità di beneficiare della riduzione contributiva sono quelli aventi i seguenti codici statistici contributivi:

  • settore industria: 11301, 11302,11303, 11304, 11305;
  • settore artigianato: 41301, 41302, 41303, 41304, 41305;
  • codici ateco: da 412000 a 439909.

Sono invece escluse dall’agevolazione contributiva tutte quelle imprese aventi come oggetto della propria attività le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, aventi i seguenti

  • codici ateco da 432101 a 432909;
  • codici statistici contributivi: 11306, 11307, 11308, 41307, 41308.

La riduzione contributiva non spetta inoltre:

  • ai lavoratori a tempo parziale;
  • ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Requisiti ed istanza per usufruire della riduzione contributiva

L’IINPS sottolinea nel recente messaggio, che per usufruire della riduzione contributiva i datori di lavoro del settore edile devono possedere i seguenti requisiti: 

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

L’istanza per per benficiare della riduzione contributiva per il settore edile, dovrà essere inviata dal 1° settembre 2016 esclusivamente in via telematica. In caso di esito positivo i sistemi informativi centrali attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione “7N” per il periodo agosto-dicembre 2016.

Per quanto riguarda le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, dovrà inoltrare una specifica istanza dal sito dell’INPS nella sezione contatti del cassetto previdenziale aziendale. Successivamente la sede Inps competente, dopo aver verificato la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).