Con il Decreto del 5 luglio 2017 pubblicato ad Agosto 2017 dal Ministero del Lavoro, veniva riconfermata la riduzione contributiva in edilizia per il 2017. Tale riduzione è stata prevista nella misura dell’11,50% sui contributi da versare all’Inps e all’Inail. La circolare n. 129/2017 l’INPS fornisce agli imprenditori edili le indicazioni operative  a cui possono far riferimento proprio per godere di questi sgravi contributivi per l’edilizia.

Pertanto le imprese avranno sconti contributivi solo se facenti parte di imprese individuate tra:

–       quelle del settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305

–       quelle del settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a  41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

La riduzione è rivolta agli operai edili che lavorano a tempo pieno per un totale di 40 ore settimanali e si applica per le assicurazioni diverse da quella pensionistica, perciò non sono previste agevolazioni per gli operai assunti a tempo parziale o per quelli per i quali sono già previsti altri tipi di sgravi contributivi.
Requisiti importanti sono:
–       la regolarità contributiva sia per Inps e Inail che per Casse Edili
–       non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Entro il 15 gennaio 2018 sarà possibile inviare le istanze per l’applicazione degli sgravi relativi al 2017 (da gennaio a dicembre) attraverso la compilazione del modulo “Rid-Edil” sul sito internet del’Inps all’interno del cassetto previdenziale, nella sezione “comunicazioni on-line”.