Ormai già conosciutissimo, il Superbonus del 110% è una detrazione fiscale introdotta con il Decreto Rilancio, per agevolare gli interventi sui condomini o abitazioni singole già esistenti, atte a migliorare la prestazione termica (miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica) o ridurre il rischio sismico degli edifici. Sono escluse le nuove costruzioni.

Le spese per gli interventi devono essere sostenute da:

CONDOMINI, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP)

COOPERATIVE DI ABITAZIONE a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare.

In particolare, fanno parte dei lavori coperti dal “superbonus” i seguenti interventi detti anche “trainanti”:

  • INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi. La spesa massima ammessa è di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
  • INTERVENTI CONDOMINIALI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro.
  • INTERVENTI SU EDIFICI SINGOLI (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Gli interventi di cui sopra si chiamano “trainanti” poichè basta uno solo di questi per portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi come:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Anche gli INTERVENTI ANTISISMICI rientrano tra quelli con diritto alla detrazione del 110% e sono tutti quelli che fanno parte dell’attuale Sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Oltre ad utilizzare il credito d’imposta in detrazione in fase di dichiarazione dei redditi, è possibile cedere il credito. Con il fornitore si può concordare uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che poi il fornitore stesso potrà recuperare, sotto forma di credito d’imposta, oppure cederlo a terzi, comprese banche e finanziarie. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.